Art. 7.
(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale delle case-rifugio e accreditamento delle case-rifugio).

      1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale delle case-rifugio di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale delle case-rifugio, di seguito denominato «Comitato», per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal

 

Pag. 11

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografa minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento e di funzionamento delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Il Comitato redige, altresì, un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza e dei maltrattamenti.
      3. La formazione integrata delle figure professionali addette alle case-rifugio, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.